Nel 2010 è stata introdotta in Italia la mediazione civile-commerciale (obbligatoria per determinate materie come ad esempio: la responsabilità sanitaria, i diritti reali, le successioni, ecc.), un nuovo strumento giuridico diretto a favorire la soluzione negoziale e conciliativa delle controversie, con lo scopo di evitare il più possibile il ricorso al tribunale.
Dopo un percorso tortuoso, che ha portato alla dichiarazione di incostituzionalità della norma che ne prevedeva l’obbligatorietà, essa è stata reintrodotta nel nostro ordinamento con alcune modifiche, fra cui la c.d. “mediazione delegata”.
Si tratta della facoltà riconosciuta al giudice – anche d’appello – di rinviare le parti ad un organismo di mediazione per la risoluzione bonaria della controversia, uscendo così dal tribunale. Questa facoltà può essere esercitata anche nelle materie che non rientrano nella mediazione obbligatoria, al fine di favorire il più possibile le soluzioni conciliative fra le parti.
Come funziona la mediazione per le controversie commerciali
Il contenzioso commerciale e contrattuale non è fra le materie oggetto di mediazione obbligatoria, ma ciò non impedisce alle parti di farne ricorso.
Infatti, a parte il caso della mediazione delegata, cioè quella in cui è il giudice – a causa ancora in corso – a chiedere alle parti di fare ricorso alla mediazione per cercare di risolvere la loro controversia, vi è l’opportunità per le due parti contrapposte, in piena autonomia, di decidere di fare ricorso alla mediazione per cercare di risolvere la controversia insorta.
Altra interessante possibilità consiste nell’introdurre nei propri contratti commerciali una “clausola di mediazione”, vale a dire una disposizione negoziale con la quale si stabilisce fin dalla sottoscrizione del contratto che, nel caso insorgesse una qualsiasi controversia in merito all’esecuzione o all’interpretazione di quell’accordo, le parti dovranno fare ricorso ad un organismo di mediazione per risolvere la stessa.
Quali vantaggi con il ricorso alla mediazione
Il ricorso alla mediazione comporta una serie di vantaggi per le imprese che decidono di adottare questa strada, primo fra tutti quello di evitare il ricorso al tribunale e le lungaggini tipiche del processo civile italiano.
Infatti, per legge, il procedimento di mediazione deve concludersi entro 4 mesi dal suo inizio, cercando in quel tempo di arrivare ad una soluzione negoziale che, come tale, non è un obbligo ma un’opportunità per le parti.
Inoltre, secondo quanto stabilito dalla riforma del 2013, le parti saranno assistite dai loro avvocati e potranno quindi essere sicure della validità giuridica dell’accordo eventualmente raggiunto.
Interessante anche il valore giuridico dell’accordo di conciliazione, che diventa un vero e proprio titolo esecutivo, per cui, se disatteso dalla parte che abbia assunto una determinata obbligazione, potrà essere utilizzato dall’altra per soddisfarsi sui beni dell’inadempiente.
Vi è infine la previsione della detrazione fiscale per i costi del procedimento, che dovrebbe servire da ulteriore incentivo al suo utilizzo. Fermo restando che non è tanto nel rapporto fra i costi della mediazione e quelli di una causa che va fatto il confronto, quanto fra uno strumento flessibile e completamente nelle mani delle parti e del mediatore terzo chiamato a favorirne la conciliazione, rispetto ad una causa civile, che si sa quando inizia ma non si sa quando finisce e – cosa non secondaria – se a deciderla sarà o no il giudice che l’ha iniziata.
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